
Articoli del
codice civile sul condominio
Art. 1117 (Parti comuni
dell'edificio)
Sono
oggetto di proprieta' comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un
edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
Art. 1118 (Diritti dei
partecipanti sulle cose comuni)
Il
diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato
al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone
altrimenti. Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi
al contributo nelle spese per la loro conservazione.
Art. 1119 (indivisibilità)
Le parti
comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi
senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Art. 1120 (innovazioni)
I
condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre
tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni (vedi Nota). Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino.
(Nota) Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9
gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, di cui
si riporta il testo: "Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri
di riscaldamento, in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio
decide a maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile".
Art. 1121 (innovazioni gravose
o voluttuarie)
Qualora
l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne
vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata
non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini
che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso
previsto dal primo comma i condomini e i loro credi o aventi causa possono tuttavia, in
qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di
esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art. 1122 (Opere sulle parti
dell'edificio di proprietà comune)
Ciascun
condòmino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che
rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 (Ripartizione delle
spese)
Le spese
necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per
la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a
servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso
che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative
alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Art. 1124 (Manutenzione e
ricostruzione delle scale)
Le scale
sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa
relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o
porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun
piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a
tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125 (Manutenzione e
ricostruzione soffitti, volte e solai)
Le spese
per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute
in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a
carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del
proprietario del piatto inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126 (Lastrici solari di
uso esclusivo)
Quando
l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini,
quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa
delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti
i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Art. 1127 (Costruzione sopra
l'ultimo piano dell'edificio)
Il
proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche,
salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario
esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche
dell'edificio non la consentono. I condòmini possono altresì opporsi alla
sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero
diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione
deve corrispondere agli altri condòmini un'indennità pari al valore attuale dell'area da
occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a
ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condòmini avevano il diritto di
usare.
Art. 1128 (Perimento totale o
canale dell'edificio)
Se
l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo
valore, ciascuno dei condòmini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte
minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni
dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle
parti stesse. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è
destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla
ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condòmini i suoi diritti, anche
sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che
non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condòmini.
Art. 1129 (Nomina e revoca
dell'amministratore)
Quando i
condòmini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non
provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più
condòmini. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo
dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di
ciascun condòmino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per
due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di
gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
Art. 1130 (Attribuzioni
dell'amministratore)
L'amministratore
deve:
Egli,
alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art. 1131 (Rappresentanza)
Nei
limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri
conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia
contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le
parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il
provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condòmini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al
risarcimento dei danni.
Art. 1132 (Dissenso dei
condomini rispetto alle liti)
Qualora
l'assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una
domanda, il condòmino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare
la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il
condòmino ha avuto notizia della deliberazione. Il condòmino dissenziente ha diritto di
rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è
stato favorevole al condominio, il condòmino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio
è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla
parte soccombente.
Art. 1133 (Provvedimenti presi
dall'amministratore)
I
provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i
condòmini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea,
serza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti
dall'art. 1137.
Art. 1134 (Spese fatte dal
condomino)
Il
condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o
dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Art. 1135 (Attribuzioni
dell'assemblea dei condomini)
Oltre a
quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
L'amministratore
non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere
urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136 (Costituzione
dell'assemblea e validità delle deliberazioni)
L'assemblea
è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due
terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono
valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può
deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla
medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo
dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le
deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e
passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo,
nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita
dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal
primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore
dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condòmini sono
stati invitati alla riunione delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale
da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
Art. 1137 (impugnazioni delle
deliberazioni dell'assemblea)
Le
deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per
tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla
data di comunicazione per gli assenti.
Art. 1138 (Regolamento di
condominio)
Quando
in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un
regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione
delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino nonché le
norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di
condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto
nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma
dell'art. 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 118, secondo comma, 1119, 1120,
1129, 1131, 1132, 1136 e
1137.
Art. 1139 (Rinvio alle norme
sulla comunione)
Per
quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione
in generale (articoli dal 1100 al 1116 del codice civile).