SAPER VIVERE INSIEME
Se avete la fortuna di
abitare soli soletti in una villetta indipendente, magari immersa nel verde,
questo discorso non vi riguarda. Ma se nel vostro stesso edificio ci sono altri
appartamenti e altre famiglie, se insomma abitate in un condominio, avrete già
scoperto che la convivenza non è sempre facile.
C'è chi vuole parcheggiare l'automobile nel cortile e chi invece vuol
coltivarci un orto. Chi propone di abbellire il palazzo e chi lo lascerebbe
andare in malora pur di non sborsare una lira. I freddolosi che vorrebbero il
riscaldamento acceso tutto il giorno e i calorosi che ne farebbero a meno del
tutto.
Insomma, un solo palazzo, ma tante teste, e metterle d'accordo è spesso
un'impresa impossibile. E allora si litiga, si alza la voce, si va a finire in
tribunale. Magari per questioni in apparenza piccole piccole (il bucato steso
che fa ombra al dirimpettaio, il vaso che gocciola, l'antenna TV che dà
fastidio), importantissime per chi le subisce ogni giorno.
Ma come si fa a capire chi ragione e chi ha torto? Quali le regole di legge (e
di buon senso) da seguire?
LE
LEGGI
Vediamo quali sono le
leggi e le norme che riguardano il condominio.
Codice
civile: qui si trovano i principi
fondamentali del vivere comune in un edificio. Gli articoli del codice civile
dal 1100 al 1116 riguardano la comproprietà (comunione) in generale, quelli dal
1117 al 1138 il condominio vero e proprio. Altri chiarimenti si trovano nelle
Norme di attuazione del codice civile, negli articoli dal 61 al 72.
Altre
leggi: oltre al codice, alcune
leggi speciali toccano da vicino il condominio. Di seguito vi indichiamo quelle
che vale la pena di ricordare:
·
legge n. 13/89 sul
superamento delle barriere architettoniche;
·
legge n. 122/89
(legge Tognoli) in materia di parcheggi;
·
legge n. 46/90 sulla
sicurezza degli impianti;
·
legge n. 10/91 e Dpr
n.412/93 sugli interventi di risparmio energetico;
·
leggi n. 457/78 e n.
179/92 sugli interventi edilizi.
Ordinanze
comunali: i proprietari di casa
devono anche tener conto dei regolamenti comunali edilizi, di igiene, di
polizia urbana, diversi da città a città.
Regolamenti
di condominio: sono le regole che
ogni singolo condominio decide di darsi, e che in certi casi (nei regolamenti
"contrattuali") possono prevalere sui principi generali del codice.
Ne parleremo nel dettaglio più avanti.
Sentenze: le decisioni della magistratura, in molti casi,
indicano la strada per applicare le leggi in modo corretto.
Consuetudini: spesso, la soluzione più semplice è ripetere
quello che è stato fatto in passato (purché non sia contrario alla legge).
Alcuni "usi" locali sono formalizzati e registrati per iscritto
presso le Camere di commercio.
Vado
"a regolamento"!
È la "magna
charta" di ciascun palazzo. Il regolamento condominiale ci dice cosa si
può fare e cosa no, chi deve pagare e in che misura, e altro ancora.
Ciascun condominio può, in certi casi deve, avere un suo regolamento. Lo
prevede l'articolo 1138 del codice civile: "Quando in un edificio il
numero dei condòmini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento,
il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione
delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascuno condòmino,
nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione... Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condòmino quali risultano dagli atti di acquisto
e dalle convenzioni".
Il
regolamento contrattuale
Quando parliamo di
regolamento di condominio, occorre specificare a quale esattamente ci
riferiamo. Esistono infatti due tipi diversi di regolamento: quello
contrattuale e quello d'assemblea.
Il primo è predisposto dal costruttore prima della vendita dei singoli
appartamenti, oppure viene approvato da tutti i proprietari all'unanimità. È
citato (a volte anche allegato) negli atti di acquisto di ciascun appartamento.
Chi compra casa lo deve leggere e approvare. E farebbe bene a leggerlo con
attenzione.
Il regolamento contrattuale può contenere vere e proprie limitazioni e vincoli
al diritto di proprietà dei singoli. Dispone inoltre le regole per l'uso delle
parti comuni, l'amministrazione condominiale, la suddivisione delle spese, la
tutela del decoro dell'edificio.
Cambiare il regolamento contrattuale non è semplice: occorre che tutti -
proprio tutti - i proprietari siano d'accordo e approvino la modifica per
iscritto, firmando il documento.
Se il regolamento incide sui diritti di proprietà, le firme devono essere
autenticate da un notaio, che provvederà anche alla trascrizione nei pubblici
registri immobiliari del regolamento modificato.
Il
regolamento d'assemblea
Stabilisce regole per
l'uso delle parti comuni e dei servizi e per la civile convivenza tra i
condomini (ad esempio: gli orari in cui è consentito giocare nel cortile). Per
approvarlo o per modificarlo non occorre l'unanimità, ma serve comunque una
maggioranza qualificata (vedi tabelle dei quorum).
Sono tenuti a rispettare il regolamento sia i proprietari che gli inqiiilini,
anche se non lo hanno votato e anche se quando sono andati ad abitare
nell'appartamento - non ne erano a conoscenza.
Il consiglio, sia ai proprietari che agli inquilini, è di leggere il
regolamento condominiale prima di andare ad abitare in un palazzo: si
eviteranno sorprese e si saprà come comportarsi. Il regolamento d'assemblea è,
in un certo senso, meno forte di quello contrattuale, perché può riguardare
solo il modo in cui si utilizzano le parti comuni, ma non i diritti dei
condòmini su queste parti e sui beni di proprietà individuale, quali risultano
dagli atti di acquisto o da accordi privati.
Derogare
o non derogare, questo è il problema
Il regolamento
condominiale può discostarsi dal codice civile? La risposta è: sì e no. Solo il
regolamento contrattuale o l'assemblea con l'approvazione di tutti i condomini
può derogare alle norme del codice. Ad esempio, stabilendo un criterio di
ripartizione di alcune spese diverso da quello fissato in generale dalla legge.
Alcuni articoli del codice, poi, sono assolutamente inderogabili. Questi sono:
·
l'impossibilità di
sottrarsi all'onere delle spese (art. 1118 c.2);
·
l'indivisibilità
delle cose comuni (art. 1119);
·
la posizione dei
condomini dissenzienti rispetto alle liti (art. 1132);
·
i requisiti di
validità ed efficacia delle assemblee (art. 1136);
·
la procedura di
impugnazione delle delibere (art. 1137);
Sono inderogabili anche i
seguenti articoli delle "Disposizioni di attuazione del codice
civile)":
·
art. 63, che regola
l'azione per ottenere il pagamento dei contributi e pone la relativa sanzione;
·
art. 66, che regola
le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea;
·
art. 67, che
autorizza il condòmino a intervenire all'assemblea mediante rappresentante e
regola il diritto di voto nei casi di proprietari pro-quota e di usufruttuario;
·
art. 69, che
autorizza in determinati casi la revisione o modifica dei valori proporzionali
dei vari piani o porzioni di piano, anche nell'interesse di un solo condòmino.
Il
regolamento d'assemblea in pratica
Ecco alcuni consigli
pratici per la redazione del regolamento interno del condominio:
·
dotare tutti i
condomini di una copia del regolamento proposto (esistono diversi schemi di
base già pronti, disponibili presso le associazioni dei proprietari di immobili
o degli amministratori di condominio);
·
in assemblea, citare
i singoli articoli, e riportare sul registro dei verbali l'elenco degli
articoli approvati tali e quali, nonché le modificazioni e integrazioni che si
rendessero necessarie, in base alle caratteristiche del condominio;
·
considerata
l'importanza che riveste il regolamento condominiale, conviene sempre farsi
assistere da un tecnico competente che, dopo aver esaminato le caratteristiche
dell'edificio, aiuterà nella stesura del regolamento;
·
un regolamento
incerto, impreciso, incompleto, se non addirittura lesivo dei diritti sulle
proprietà private, porterà inevitabilmente a dissapori, contrasti, ricorsi alla
magistratura.
Se
le nuove regole non piacciono
Chi non è d'accordo con
alcuni punti del nuovo regolamento di condominio e li ritiene illegittimi, può
fare ricorso al giudice, che potrà sospendere l'entrata in vigore del
regolamento in attesa della sentenza.
L'impugnazione deve essere fatta: entro 30 giorni dalla data della delibera se
a presentare ricorso è un condòmino dissenziente, entro 30 giorni dalla data in
cui si è ricevuta la delibera, nel caso dei condòmini assenti.
Trascorsi questi termini senza che il regolamento sia stato impugnato, esso
avrà effetto per tutti i condòmini.
Se però il regolamento contiene norme illecite o impossibili o contrarie al
titolo di proprietà, deve considerarsi affetto da nullità radicale e potrà
essere impugnato in qualsiasi momento.
A
ciascuno i suoi millesimi
Un altro documento
fondamentale del condominio è la tabella dei millesimi di proprietà.
Serve a calcolare la corretta ripartizione delle spese condominiali fra tutti i
proprietari e a verificare le maggioranze richieste per ogni delibera. La
tabella millesimale indica infatti il "peso" o, per meglio dire, il
valore di ciascun appartamento rispetto al totale. Dunque, se l'alloggio del
signor Rossi vale 100, mentre la somma di tutti gli appartamenti arriva a 1000,
a Rossi saranno attribuiti 100 millesimi.
Il valore, sia chiaro, non è il prezzo di mercato (che potrebbe variare), ma
quello stimato da un'apposita perizia tecnica.
I millesimi risultano, in genere, dal contratto d'acquisto, e la relativa
tabella è allegata al regolamento contrattuale, quando esiste.
Una
tabella da rifare
"Io pago
troppo!". Questo il ritornello, in assemblea di condominio, che viene
dalle labbra di chi si ritiene penalizzato da una tabella errata, che cioè
attribuisce più millesimi del giusto.
La tabella deve essere rivista, anche nell'interesse di un solo condomino, in
due casi:
·
quando ci si accorge
che i valori sono stati calcolati male;
·
quando si sono
operate modifiche (ad esempio, la sopraelevazione di un piano) che alterano
notevolmente i rapporti tra i valori originari.
Costituisce un errore
essenziale, e può quindi dar luogo alla revisione delle tabelle millesimali, la
non corretta determinazione degli elementi su cui si calcola il valore dei
singoli appartamenti, come l'estensione, l'altezza, l'ubicazione. Per l'approvazione
o la modifica dei millesimi serve il consenso di tutti i proprietari del
condominio.
In mancanza d'accordo, se davvero c'è un errore, ci si può rivolgere al giudice
per far valere le proprie ragioni.
Le
parti comuni
Sono le parti
dell'edificio di proprietà di tutti i condomini e che tutti possono usare.
Eccone un elenco:
·
il suolo su cui sorge
il palazzo;
·
il sottosuolo;
·
le fondamenta;
·
i muri maestri
portanti e perimetrali;
·
i pilastri;
·
le architravi;
·
le altre strutture
costitutive dell'edificio;
·
le fognature;
·
tetti, grondaie e
pluviali;
·
giardini e cortili;
·
impianti antincendio
e parafulmini;
·
portineria e alloggio
del portiere;
·
le colonne verticali
di scarico;
·
il portone di
ingresso;
·
i vestiboli e gli
ànditi;
·
i locali adibiti a
lavanderia;
·
l'autoclave;
·
la centrale termica;
·
gli stenditoi, la
sala giochi e altri locali destinati a servizi e beni comuni;
·
corsie e corridoi di
cantina;
·
rampe per
l'autorimessa;
·
impianti di
depurazione, addolcimento e trattamento acqua;
·
impianti idrici,
elettrici, del gas e del riscaldamento, fino ai punti di diramazione negli
appartamenti;
·
le scale;
·
il vano scala,
comprese finestre e lucernari;
·
gli impianti
dell'ascensore, del citofono e dell'apriportone, dell'antenna televisiva
centralizzata;
·
i terrazzi di
copertura.
Naturalmente, queste parti
non sono più comuni se un singolo ne ha acquisito la proprietà o l'uso
esclusivo. L'esempio tipico è quello di un condòmino che possiede in esclusiva
il terrazzo dell'edificio, in parte o per un intero, o un'ala del cortile.
Di
tutti o di qualcuno?
Le parti comuni possono
essere di uso generale, differenziato o separato.
Generale: l'uso, almeno potenzialmente, è uguale per tutti i
condòmini. Esempio: il portone d'ingresso in un palazzo con un solo ingresso.
Differenziato: alcuni condomini fanno un uso maggiore e più
intenso di altri. Esempio: l'ascensore, più utile agli abitanti dei piani alti.
Separato: l'uso riguarda esclusivatnente un certo gruppo di
condomini e per nulla gli altri. Esempio: la colonna montante, usata solo dagli
appartamenti con il bagno sulla stessa verticale.
Questa classificazione è
importante soprattutto per capire come si dividono le spese.
Se
il condominio si fa in due
Si chiamano parti comuni,
ma in certi casi è possibile separarle.
La regola generale sancita dal codice civile (art. 1119) è che "le parti
comuni dell'edificio non sono soggette a divisione". A meno, però, che la
separazione possa farsi senza rendere "più incomodo" l'uso della cosa
a ciascun condòmino.
Se un complesso di edifici si può dividere in più parti con caratteristiche
autonome, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte
possono costituirsi in condominio separato.
Il "divorzio" va deliberato con le maggioranze speciali che
riportiamo nello specchietto dei quorum.
Quando, però, la divisione non può materialmente attuarsi senza modificare lo
stato delle cose, e occorra fare dei lavori per una diversa sistemazione dei
locali e delle dipendenze tra condomini, è necessaria una maggioranza
qualificata più alta (vedi tabella dei quorum).
Di
chi è il sottotetto?
Nella babele dei rapporti
condominiali, a volte non si capisce neanche se un certo locale appartiene a
Tizio o a Caio, o magari all'intero condominio.
Un dubbio frequente è quello che segue: di chi è il sottotetto? Parliamo del
vano compreso tra il soffitto dell'appartamento dell'ultimo piano e il tetto
dell'edificio.
La risposta la troviamo nella sentenza n. 4509 del 15 maggio 1996 della Corte
di Cassazione: "Il sottotetto di un edificio, non compreso tra le parti
comune indicate dall'art. 1117 del codice civile, costituisce una pertinenza
dell'appartamento sito all'ultimo piano quando assolva alla funzione esclusiva
di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una
camera d'aria a sua difesa.
Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d'aria quando
sia destinato all'uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia
dotato di una comunicazione diretta con il vano scale comune".
Dunque, il sottotetto appartiene di regola al proprietario dell'ultimo piano
rispetto al quale assolve funzione di isolamento termico, e non al condominio
(sempre che i contratti di acquisto non dispongano diversamente).
Occorre però accertare, caso per caso, se e come il sottotetto comunica con le
scale, per capire se invece lo si può considerare oggettivamente al servizio
delle parti comuni. In tal caso, infatti viene considerato parte comune.
L'assemblea
di condominio
L'assemblea dei
proprietari è il parlamento del condominio, l'organo sovrano che decide su
tutti gli aspetti della gestione condominiale.
Ne fanno parte tutti i condomini.
In alcune occasioni anche l'inquilino può far sentire la sua voce in assemblea.
Ma solo quando si parla di caldo e di freddo.
La legge 27 luglio l978 n.392 sulle locazioni dice infatti che l'inquilino ha
diritto di voto al posto del proprietario sulle delibere relative alle spese e
alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento
dell'aria. Egli può inoltre intervenire, senza diritto di voto, nelle assemblee
relative alla modifica di altri servizi comuni. In questi casi, i proprietari
interessati hanno l'obbligo di invitare i rispettivi inquilini alle riunioni.
Una
poltrona per due
Se un appartamento è di
proprietà di più persone può partecipare all'assemblea un solo rappresentante,
designato tra gli stessi comproprietari.
Se questi non raggiungono un accordo, il comproprietario con diritto di voto
sarà scelto per estrazione a sorte da parte del presidente dell'assemblea.
Un
invito da non trascurare
Requisito essenziale per
la validità di qualsiasi decisione presa dall'assemblea, è che tutti i
condomini siano stati invitati con almeno cinque giorni di anticipo.
La mancanza della convocazione, anche nei confronti di uno solo dei
proprietari, determina la nullità assoluta e radicale delle delibere decise
dall'assemblea. L'avviso deve indicare luogo, data, orario e oggetto
dell'assemblea, specificando se si tratta di prima o seconda convocazione.
Infatti, se la prima riunione va deserta o non si raggiunge il quorum minimo di
intervenuti, l'assemblea viene rinviata ad altra data (seconda convocazione,
con quorum più basso). Spesso e volentieri, sulla stessa cartolina,
l'amministratore indica la data sia della prima che della seconda convocazione.
Dove
ci vediamo?
Il luogo della riunione
può essere un locale della portineria così come uno degli appartamenti, secondo
la disponibilità. Non ci sono regole rigide. Se vogliono, i condomini possono
incontrarsi anche al di fuori del palazzo, o addirittura in un'altra città, se
ciò è più comodo. Può essere il caso, ad esempio, di un condominio in località
di vacanza i cui proprietari vivono tutti nella stessa città. L'importante è
che la convocazione arrivi a tutti. In certi palazzi basta un cartello esposto
nella bacheca o un foglietto nella cassetta della posta, ma in altri casi, per
evitare disguidi o contestazioni, può essere opportuno che l'amministratore
spedisca l'invito per raccomandata, postale o a mano. Soprattutto quando alcuni
proprietari non abitano nel palazzo.
Ordinarie
e straordinarie
Almeno una volta l'anno si
svolge l'assemblea ordinaria, nella quale l'amministratore sottopone
all'approvazione dei condomini il bilancio condominiale.
Nella stessa riunione viene riconfermato o revocato l'incarico
all'amministratore.
Altre assemblee, dette "straordinarie", possono essere indette di
volta in volta quando ce ne sia bisogno (ad esempio, per decidere l'esecuzione
di lavori straordinari). L'ordine del giorno deve essere dettagliato e
completo, comprensivo degli argomenti che anche un solo condòmino avesse
richiesto. L'assemblea straordinaria può essere convocata dall'amministratore
quando lo ritenga necessario o quando gli sia stato richiesto da almeno due
condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'edificio.
Trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, senza che l'amministratore
abbia indetto l'assemblea, i condomini possono convocare loro stessi la
riunione.
I
poteri dell'assemblea
L'assemblea può decidere
su molte importanti questioni:
·
l'approvazione del
preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa ripartizione tra
i condomini;
·
l'approvazione del
rendiconto annuale dell'amministrazione e l'impiego del residuo attivo della
gestione;
·
la nomina o revoca o
conferma dell'amministratore e la relativa retribuzione;
·
l'eventuale revisione
del regolamento di condominio;
·
la presentazione di
ricorsi giudiziari;
·
le spese di
manutenzione straordinaria, costituendo se occorre, un fondo speciale.
In casi di urgenza,
l'amministratore può ordinare lavori di manutenzione straordinaria anche senza
un mandato formale dei proprietari, ma deve riferirne al più presto nella
successiva assemblea.
Come
si contano i voti
Il voto di ciascun
proprietario viene conteggiato sia per numero che per valore. Infatti, il
quorum necessario per l'approvazione delle delibere fa riferimento a entrambi
gli aspetti.
Numero: qui vale il principio "una testa un
voto", cioè ogni condòmino vale come tutti gli altri, a prescindere dal
valore della proprietà.
Valore: sono i millesimi, proporzionali al valore della
proprietà. Ad esempio, chi ha un grande appartamento dispone di un voto in
millesimi più "pesante" di chi possiede un monolocale.
Il
numero legale
Quando all'ordine del
giorno ci sono argomenti di ordinaria amministrazione (vedi specchietto delle
maggioranze), l'assemblea di prima convocazione è validamente costituita quando
siano presenti condomini che rappresentino i 2/3 del valore dcll'intero
edificio e i 2/3 dei proprietari del condominio. Se non si raggiunge il numero
legale, la riunione deve essere rinviata.
In seconda convocazione, l'assemblea è valida se è presente almeno un terzo dei
proprietari del condominio, che rappresentino almeno un terzo dei millesimi di
proprietà. Se però all'ordine del giorno ci sono argomenti che richiedono una
maggioranza qualificata, come ad esempio la nomina dell'amministratore o
l'approvazione di riparazioni straordinarie di notevole entità, il quorum
minimo è quello necessario per ciascuna delibera (vedi specchietto di sintesi).
Attenzione: se alcuni condòmini si allontanano nel corso della
riunione, ciò non toglie validità al quorum costitutivo.
La
maggioranza ordinaria
Per l'approvazione delle
delibere ordinarie, nell'assemblea di prima convocazione serve il voto
favorevole della maggioranza numerica degli intervenuti e che sia rappresentata
la metà del valore dell'edificio, nella seconda convocazione basta 1/3 del
valore dell'edificio e 1/3 dei proprietari del condominio. Naturalmente, i voti
favorevoli devono superare quelli contrari, sia per numero che per millesimi.
Le
maggioranze speciali
Su alcuni argomenti di
particolare rilevanza, la legge richiede delle maggioranze qualificate.
Ad esempio, se all'ordine del giorno ci sono interventi per il risparmio
energetico, occorre il voto a favore di almneno la meta dei millesimi di
proprietà.
Se invece, solo per fare un altro esempio, si intende dare in affitto il locale
della ex portineria, serve l'assenso della maggioranza dei proprietari del
condominio che rappresentino i 2/3 del valore dell'edificio.
In altri casi, come per la modifica delle tabelle millesimali, è richiesta
addirittura l'unanimità di tutti i proprietari dell'edificio.
Votare
con la delega
Abbiamo l'influenza o
siamo in viaggio proprio il giorno dell'assemblea? Nessun problema. Possiamo
farci rappresentare in assemblea da una persona di fiducia, che voterà al
nostro posto: tale circostanza, naturalmente, va riportata sul verbale di
assemblea.
È opportuno che la delega sia attribuita per iscritto e sia sottoscritta dal
condomino. Se la delega è data a voce, il presidente dell'assemblea decide se
accettarla o meno.
Il delegato può votare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, cui
si riferisce la delega, ma non su altre questioni.
Come
funziona il parlamentino
L'asseinbiea, prima di
iniziare i lavori, elegge un presidente, il quale nomina un segretario fra i
condomini presenti, o nella persona dell'amministratore.
Al presidente spetta il compito di verificare la validità dell'assemblea.
Sempre il presidente deve garantire il corretto svolgimento della discussione
sui vari argomenti all'ordine del giorno, ponendo in votazione le delibere e
verificandone la validità con l'aiuto del segretario.
Il presidente detta al segretario, che scrive materialmente il verbale, il
resoconto delle delibere e delle votazioni, e quant'altro di importante emerga
dal dibattito, anche su richiesta dei condòmini.
Il
diario di bordo
Il verbale è una sorta di
diario di bordo dell'assemblea, importantissimo per documentare il dibattito,
le decisioni e i voti espressi, così da consentire ogni controllo sul regolare
svolgimento e sulla regolarità delle delibere.
Il verbale, che va redatto durante lo svolgimento dell'assemblea in forma
completa e chiara, deve contenere:
·
l'indicazione del
giorno, ora e luogo della discussione, va inoltre specificato se si tratta di
prima o seconda convocazione;
·
l'intero ordine del
giorno, come riportato dall'avviso di convocazione;
·
l'elenco dei
condomini presenti (e il nome dei loro eventuali delegati), con le rispettive
quote di proprietà;
·
la nomina del presidente
e del segretario;
·
la dichiarazione di
validità o meno dell'assemblea.
Per ciascuna votazione,
debbono essere indicati per nome i condomini favorevoli, oppure quelli contrari
e quelli astenuti.
Al termine, deve essere riportato l'orario di chiusura dell'assemblea e, dopo
la lettura e l'approvazione del verbale, il medesimo va firmato dal presidente
e dal segretario.
Eventuali documentazioni (per esempio, preventivi chiesti a fornitori) possono
essere allegate al resoconto della riunione.
Copia del verbale va trasmessa a tutti i condomini a cura dell'amministrazione.
Quando
si può fare ricorso
Le delibere approvate
nelle forme valide secondo legge sono vincolanti per tutti i condomini.
Ma, se nell'assemblea non si rispettano le procedure previste e alcuni
requisiti essenziali, chi non è d'accordo può fare ricorso alla magistratura
contro le delibere illegittime.
Occorre però distinguere. In alcuni casi la delibera è nulla in partenza, cioè
è come se non esistesse. In altri, invece, la delibera esiste ma può essere
annullata. È il caso, quest'ultimo, degli atti che presentano vizi formali per
inosservanza del regolamento di condominio o delle regole del codice civile, o
per invadenza dei compiti esclusivi dell'amministratore, o che recano
pregiudizio all'uso delle parti comuni e dei servizi.
Le
decisioni annullabili
Ecco alcuni esempi di
delibere condominiali annullabili.
·
delibera adottata nel
corso di una seconda convocazione indetta nello stesso giorno della prima;
·
delibere su temi non
compresi nell'ordine del giorno dell'assemblea;
·
delibere prese in
un'assemblea convocata da persona che non aveva il potere di farlo.
Contro le delibere
annullabili i condòmini che hanno espresso il loro dissenso in assemblea
possono fare ricorso all'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla riunione,
mentre gli assenti devono agire entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il
verbale.
Le
decisioni nulle
Si considerano del tutto
nulle e inesistenti le delibere condominiali prive dei requisiti essenziali o
che sono contrarie alla legge.
Esse possono essere impugnate dal condòmino in qualsiasi momento, anche
trascorso il termine di 30 giorni.
Eccone alcuni esempi:
·
mancata convocazione
di uno o più condomini;
·
delibere adottate con
maggioranza diversa da quella prescritta dalla legge;
·
delibere che manchino
di oggetto o che abbiano un oggetto illecito o impossibile;
·
delibere non di
ordinaria amministrazione discusse alla voce "Varie ed eventuali".
Litigi
in condominio
Le controversie
riguardanti modo e misura di utilizzo delle parti condominiali (ma che non
toccano i diritti di proprietà o di usufrutto), competono sempre al giudice di
pace, qualsiasi sia il valore della lite. Qualche esempio: le dispute sulla
frequenza di pulizia delle scale, oppure sull'orario di accensione del
riscaldamento.
Per le liti condominiali in genere, invece, vale la competenza per valore. Fino
a 5 milioni si va dal giudice di pace, dai 5 ai 50 dal pretore, oltre i 50 in
tribunale. Per stabilire a chi ci si deve rivolgere si prende come base il
valore della controversia.
Il
giudice di pace
Possono essere rivolti a
questi giudici i ricorsi contro delibere condominiali che impegnano fino a
cinque milioni di spesa. Al giudice di pace può anche rivolgersi
l'amministratore per ottenere il pagamento dei contributi condominiali, con
richiesta di decreto ingiuntivo, sempre con il limite dei cinque milioni.
Se il valore della controversia non supera il milione di lire, è possibile per
il singolo condòmino proporre la causa anche senza l'assistenza di un avvocato.
Oltre tale soglia bisogna farsi rappresentare da un legale.
I
giudizi senza spese
Per le cause di valore non
superiore a 2 milioni di lire il giudice di pace decide, di regola,
"secondo equità" e non "secondo diritto". Giudica, cioè,
secondo criteri di giustizia rispondenti alle particolarità del caso concreto
piuttosto che secondo la lettera della legge. La sentenza secondo equità è
definitiva e ammette soltanto il ricorso in Cassazione per errori di
legittimità.
Per quanto riguarda i costi, se il valore della causa non supera i due milioni,
è esente da tasse giudiziarie. Se invece è superiore, l'iscrizione a ruolo è di
125 mila lire e la registrazione della sentenza costa circa 300 mila lire di
tassa fissa (a meno che l'Ufficio unico delle entrate, ex Ufficio del registro,
non applichi la tassa come percentuale del valore), oltre alle spese di
notifica degli atti giudiziari.
Concilia?
Si, grazie!
Davanti al giudice di pace
è anche possibile cercare una conciliazione "stragiudiziale" tra le
parti, anche per questioni che per materia o per valore sconfinerebbero dalla
sua stretta competenza.
Ma se si tratta di una questione che comunque spetterebbe al giudice di pace,
c'è un vantaggio: il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo. In
atre parole, una volta raggiunto l'accordo, nessuno può tirarsi indietro.
Chi
non vuole litigare
Imbarcarsi in una lite o
in un'azione giudiziaria può comportare spese e conseguenze negative,
soprattutto se si perde. Per questo, se l'assemblea delibera di iniziare una
vertenza legate, i singoli condòmini che non sono d'accordo possono
dissociarsi. Possono cioè dichiarare per iscritto all'amministratore di voler
separare la propria responsabilità per quanto riguarda gli effetti della lite.
L'atto deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario entro 30 giorni
da quello in cui il condòmino ha avuto notizia della delibera.
Se però l'esito della vertenza sarà favorevole al condominio, il proprietario
dissenziente che ne tragga vantaggio dovrà comunque concorrere alle spese del
giudizio non rimborsate dalla parte perdente.
A
cosa serve l'amministratore
Il suo compito è quello di
eseguire le decisioni dell'assemblea. L'amministratore viene nominato
dall'assemblea e dura in carica un anno.
Le sue funzioni sono elencate dal codice civile. In particolare,
l'amministratore deve:
·
eseguire le delibere
dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio,
con la diligenza del buon padre di famiglia;
·
rappresentare il
condominio in giudizio quando occorra far osservare da parte dei singoli
condomini o anche da parte di terzi, le norme, di qualsiasi specie, contenute
nel regolamento di condominio, purché dettate nell'interesse comune;
·
disciplinare l'uso
delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo
che ne sia assicurato il miglior godimento e la migliore utilizzazione a tutti
i condomini, esercitando a tal fine la vigilanza sull'integrità di strutture e
impianti e sulla regolarità dei servizi comuni;
·
compilare e
presentare, in sede di assemblea ordinaria, un preventivo delle spese per la
gestione annuale e il progetto di ripartizione delle stesse in conformità del
regolamento, affinché sia sottoposto all'approvazione;
·
riscuotere i
contributi dovuti dai condomini (sia per le spese ordinarie che straordinarie)
in base allo stato di ripartizione, con preventivo approvato dall'assemblea,
valendosi se necessario anche del ricorso alla magistratura per recuperare le
morosità;
·
pagare per conto del
condominio le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
·
stipulare i contratti
che occorrono per provvedere, nei limiti della spesa approvata dall'assemblea,
all'ordinaria manutenzione e all'uso normale delle cose comuni e alla
prestazione dei servizi comuni;
·
ordinare lavori di
manutenzione straordinaria, se urgenti, con l'obbligo di riferirne alla prima
assemblea;
·
ordinare consulenze,
collaudi, perizie a professionisti, e quant'altro si rendesse necessario per
l'espletamento del mandato ricevuto, purché esista in requisito dell'urgenza,
con l'obbligo di riferirne alla prima assemblea;
·
rendere annualmente
il conto della gestione nei confronti dell'assemblea, entro i termini previsti
dal regolamento. Contro i provvedimenti presi dall'amministratore, il singolo
proprietario può appellarsi all'assemblea, o anche fare ricorso all'autorità
giudiziaria.
Il
consiglio di condominio
È l'organo (facoltativo)
di controllo amministrativo, tecnico e contabile della gestione. I consiglieri
collaborano con l'amministratore quando richiesti, e lo sostituiscono nei casi
di temporanea assenza, o possono essere delegati dall'assemblea a svolgere
particolari mansioni.
I consiglieri sono eletti fra gli stessi condomini e durano in carica un anno.